Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1926 al 22 dicembre 2008. 198 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I Consigli provinciali dell'economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attivita' e gli oneri.
tolto: S'intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli Enti ed organi assorbiti.
tolto: I Comizi agrari potranno rimanere in vita conservando il loro patrimonio e la qualita' di Enti morali, per il conseguimento, nell'ambito del circondario o del mandamento, di fini attinenti al progresso dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni delle classi agricole da determinarsi in un nuovo statuto soggetto ad approvazione a norma di legge. Essi non avranno, pero', funzioni di carattere ufficiale e saranno considerati compresi tra le istituzioni di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 770.
tolto: I Comizi agrari, i quali esercitano le funzioni anche di consorzi agrari per l'acquisto e la distribuzione di materie utili in agricoltura, avranno facolta' di trasformarsi in consorzi agrari o societa' anonime cooperative a norma degli articoli 219 e 228 del Codice di commercio, conservando il loro patrimonio e le loro funzioni.
tolto: Sara' provveduto in sede di regolamento a coordinare i Consigli provinciali dell'economia con altri istituti od Enti esistenti che non fossero eventualmente contemplati dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-18;731~art35 · fonte del testo