Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

  • a)i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unita';
  • b)i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unita';
  • c)e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 13 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art12 · fonte su Normattiva