Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
- a)i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unita';
- b)i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di quattordici unita';
- c)e' istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 13 dicembre 1971
