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Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:
- a)i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita' con almeno tre anni di insegnamento;
- b)i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianita';
- c)gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
- d)i professori incaricati di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
