Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, individua nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato, anche quando l'atto impugnato, sia rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale è la residenza". Il TAR rimettente non era infatti (più) legittimato a sollevare detta questione una volta che nel giudizio 'a quò era già stato proposto dall'amministrazione ricorso per regolamento di competenza. - V. la sentenza n. 241/2000 e, con riguardo alla previa proposizione del regolamento di giurisdizione, nn. 239/1989, 173/1981, 43/1980. M.R.M.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 125 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art3 · fonte su Normattiva