Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei "tribunali amministrativi regionali"), impugnati, con ricorso 12 gennaio 1972 del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, nella parte in cui attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa, la competenza a decidere, in via giurisdizionale, sui ricorsi relativi alle operazioni per le elezioni regionali, non sono in contrasto con l'art. 3 dello Statuto siciliano e con l'art. 66 della Costituzione. Con le norme in questione lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana.
Art. 66 cost. · Art. 6 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 40 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art6 · fonte su Normattiva