Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), "nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, trovando il rapporto di pubblico impiego la sua naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, già dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori
Per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva nei casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresì dell'eccesso di potere, ed in virtù del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai pubblici dipendenti, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutela. Inoltre, l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, consente di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia. Pertanto, non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a), legge n. 1034 del 1971, i quali escludono la competenza del pretore nelle controversie inerenti alla validità dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art2 · fonte su Normattiva