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Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a partecipare:
- a)i professori di ruolo di materie giuridiche nelle universita';
- b)i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianita';
- c)gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
- d)gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
- e)i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle universita' e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
- f)gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale. E' prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
