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I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, gia' presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza. Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
