Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie
Art. 7
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Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Centro.
Testo in vigore dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955
