Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 15 gennaio 1955, n. 487.
Abrogato dal 7 luglio 1955
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Articolo soppresso dalla l. 15 gennaio 1955, n. 487.
Abrogato dal 7 luglio 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1952 al 7 luglio 1955. 38 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, le norme relative alla organizzazione e al funzionamento del Centro.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 15 GENNAIO 1955, N. 487
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1127~art7 · fonte del testo