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Il lavoro di compilazione e revisione delle schede del catalogo unico, nonche' il lavoro di conservazione e diffusione della schedatura relativa, potra' essere affidato sia ad impiegati di ruolo o non di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, sia a persone estranee di riconosciuta idoneita' e competenza. La misura del compenso, dovuto a ciascun compilatore e revisore, sara' determinata dal Comitato di cui all'art. 5, in relazione al numero e alla qualita' delle schede, di cui sia stata eseguita la compilazione, la revisione, o la distribuzione. Il Comitato determinera' altresi' la misura del compenso da corrispondere al personale adibito al lavoro manuale richiesto dall'apprestamento e ordinamento del materiale bibliografico, che forma oggetto della catalogazione.
Testo in vigore dal 2 marzo 1951 al 28 marzo 1962
