Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 7 dicembre 1961, n. 1264.
Abrogato dal 28 marzo 1962
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Articolo abrogato dalla l. 7 dicembre 1961, n. 1264.
Abrogato dal 28 marzo 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1951 al 28 marzo 1962. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il lavoro di compilazione e revisione delle schede del catalogo unico, nonche' il lavoro di conservazione e diffusione della schedatura relativa, potra' essere affidato sia ad impiegati di ruolo o non di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, sia a persone estranee di riconosciuta idoneita' e competenza. La misura del compenso, dovuto a ciascun compilatore e revisore, sara' determinata dal Comitato di cui all'art. 5, in relazione al numero e alla qualita' delle schede, di cui sia stata eseguita la compilazione, la revisione, o la distribuzione. Il Comitato determinera' altresi' la misura del compenso da corrispondere al personale adibito al lavoro manuale richiesto dall'apprestamento e ordinamento del materiale bibliografico, che forma oggetto della catalogazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1961, N. 1264
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-02-07;82~art10 · fonte del testo