Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico. Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno: il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili; il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.
Testo vigente dal 2 marzo 1964
