Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico. Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno: il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili; il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.

Testo vigente dal 2 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-18;48~art3 · fonte del testo