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Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMEIT, le associazioni delle comunita' italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998
