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Il CGIE esprime parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

  • a)stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiene all'estero;
  • b)progrmmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;
  • c)criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero;
  • d)informazioni e programmi radiotelevisivie per le comunita' italiane all'estero;
  • e)linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. Il Governo puo' chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunita' italiane all' estero o le tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle sopra elencate. 3. le regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attivita' di loro competenza nei confronti delle rispettive comunita' all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare. 4. In caso di motivita urgenza, il parere e' formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essre sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. 5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia epresso nella riunione successiva alla richista.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art3 · fonte su Normattiva