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Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunita' italiane all'estero. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Comitato di presidenza si ruinisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento delle attivita' delle commissioni. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE. In occasione delle riunioni del CGIE, il Comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta.

Testo in vigore dal 11 novembre 1989 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art9 · fonte su Normattiva