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Il mandato del presidente e, quello dei membri elettivi dura quattro anni e potra' essere rinnovato. I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino ai termine del quadriennio in corso.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art11 · fonte del testo