Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Art. 13 — Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni

La pensione di invalidita' spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art13 · fonte su Normattiva