Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Art. 25 — Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo

I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 700 anno di eta' alle date rispettivamente del 1 luglio 1959 e del 1 luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art25 · fonte su Normattiva