Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Art. 23 — Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta. Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art23 · fonte su Normattiva