Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonche' tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidita'. Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalita' del caso. Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attivita' di culto, e' richiesta:

  • 1)per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
  • 2)per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione. Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunita' israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. L'iscrizione al Fondo e' compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero. Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attivita' che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attivita' all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 483/1988

    Questione infondata
    27 aprile 1988

    Alla condizione di sacerdote del clero secolare - costituente titolo per l'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero - non è assimilabile la condizione di sacerdote del clero regolare; quest'ultimo non resta comunque privo di tutela assicurativa ove presti lavoro alle dipendenze di enti "concordatari", in quanto è in tal caso soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, L. 22 dicembre 1973 n. 903, nella parte in cui esclude il diritto del religioso investito delle funzioni di parroco ma non appartenente al clero secolare di ottenere l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza). - S.n. 108/1977 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. unico, L. 3 maggio 1956 n. 392).

    Art. 3 cost. · Art. 5 Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art5 · fonte su Normattiva