Art. 19 — Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.
Testo vigente dal 10 gennaio 1974
