Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

Art. 19 — Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art19 · fonte su Normattiva