A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1 gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1 gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione. Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'articolo 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti e aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

Testo vigente dal 10 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art20 · fonte su Normattiva