Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici
Art. 4 — Composizione del comitato di vigilanza
L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' sostituito dal seguente: "Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:
- 1)il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;
- 2)un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;
- 3)cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;
- 4)due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni". L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' abrogato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1974
