Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

  • a)sul reddito sino a lire cinquanta milioni: 6 per cento;
  • b)sul reddito superiore a lire cinquanta milioni: 1,8 per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000. Il contributo previsto al comma 1 e' dovuto anche dai titolari di pensioni a carico della Cassa che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trenta anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF ed e' comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art11 · fonte su Normattiva