Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale
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Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La cassa sara' alimentata annualmente:
- 1)dai contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;
- 2)dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'l,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;
- 3)dal contributo dello Stato che sara' pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati. L'ammontare del contributo sara' corrisposto annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati;
- 4)da eventuali contributi di altri enti e privati. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 4 novembre 1981
