Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale

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Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. La cassa e' alimentata annualmente:

  • a)da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto,prodotto e comuni;
  • b)dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale puo' raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla lettera c);
  • c)dai contributi concessi dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio;
  • d)da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati. I contributi di cui al comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede appilcando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalita' giuridica di diritto privato. Tale organismo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti immobiliari da esse effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 17 maggio 1996, n.324

5

Il D.P.R. 17 maggio 1996, n.324 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, e' commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potra' eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti".

Testo in vigore dal 5 luglio 1996 al 8 maggio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 478/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    Permane la rilevanza delle questioni di costituzionalita` proposte in via incidentale, ancorche` la normativa (L. 25 maggio 1970, n. 364) denunciata risulti sostanzialmente modificata da una nuova disciplina (L. 15 ottobre 1981, n. 590), non applicabile ratione temporis nei giudizi principali, governati dalle norme precedenti.

    Art. 81 cost. · Art. 20 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 19 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art19 · fonte su Normattiva