Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale

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Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. ((La Cassa sara' alimentata annualmente:

  • 1)da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;
  • 2)dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;
  • 3)dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;
  • 4)da eventuali contributi di altri enti e privati. I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati)). 3 La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 ottobre 1981, n.590

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1981

La L. 15 ottobre 1981, n.590 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981".

Testo in vigore dal 4 novembre 1981 al 17 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 478/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    Permane la rilevanza delle questioni di costituzionalita` proposte in via incidentale, ancorche` la normativa (L. 25 maggio 1970, n. 364) denunciata risulti sostanzialmente modificata da una nuova disciplina (L. 15 ottobre 1981, n. 590), non applicabile ratione temporis nei giudizi principali, governati dalle norme precedenti.

    Art. 81 cost. · Art. 20 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale · Art. 19 Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art19 · fonte su Normattiva