Art. 19 — Costituzione e dotazione della cassa sociale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 novembre 1981 al 17 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. ((La Cassa sara' alimentata annualmente:
- 1)da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;
- 2)dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;
- 3)dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;
- 4)da eventuali contributi di altri enti e privati. I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati)). 3 La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata. Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorieta' dell'intendente di finanza competente per territorio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 ottobre 1981, n.590
3con decorrenza dal 1 gennaio 1981
La L. 15 ottobre 1981, n.590 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981".
Testo in vigore dal 4 novembre 1981 al 17 marzo 1992
