Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 22/2000

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    27 gennaio 2000

    È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-temporè della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <<i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 [decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di pace] sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura>> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha più volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente è manifestamente privo della legittimazione attiva perché agisce quale <<coordinatore>> dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.

    Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 105 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art9 · fonte su Normattiva