capo I — DEL GIUDICE DI PACE
- Art. 1 — Istituzione e funzioni del giudice di pace
- Art. 2 — (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace)
- Art. 3 — Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace
- Art. 4 — Ammissione al tirocinio
- Art. 4-bis — Tirocinio e nomina
- Art. 5 — Requisiti per la nomina
- Art. 6 — Corsi per i giudici di pace
- Art. 7 — (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)
- Art. 8 — Incompatibilità
- Art. 8-bis — (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio
- Art. 9 — Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari
- Art. 10 — Doveri del giudice di pace
- Art. 10-bis — (Divieto di applicazione o supplenza)
- Art. 10-ter — (Richiesta di trasferimento e concorso di domande)
- Art. 10-quater — (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)
- Art. 11 — Indennità spettanti al giudice di pace
- Art. 12 — Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario
- Art. 13 — Notificazione degli atti
- Art. 14 — Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace
- Art. 15 — Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
- Art. 16 — Sorveglianza