Art. 18 — Competenza del pretore
Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".
Testo vigente dal 27 novembre 1991
