Istituzione del giudice di pace

Art. 18 — Competenza del pretore

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art18 · fonte su Normattiva