Istituzione del giudice di pace

Art. 20 — Patrocinio

L'articolo 82 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 33, comma 5, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 3, del cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 e dell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), in quanto analoghi dubbi di costituzionalità (sollevati dallo stesso giudice rimettente) sono stati già dichiarati non fondati (sent. n. 5 del 1999) e non sono stati proposti profili o argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - S. nn. 77/1964, 127/1985, 29/1990, 456/1993 e 5/1999.

    Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 cost.

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  • Sentenza n. 5/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacché essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e che si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, ne' lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale della difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, è stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline di altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione, sia perché sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore. - Cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985. red.: S. Evangelista

    Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 33 cost.

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  • Ordinanza n. 188/1997

    Questione infondata
    18 giugno 1997

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

    Art. 82 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 20 Istituzione del giudice di pace

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art20 · fonte su Normattiva