Istituzione del giudice di pace

Art. 17 — Competenza del giudice di pace

L'articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni. Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competanza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. E' competente qualunque ne sia il valore:

  • 1)per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • 2)per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case;
  • 3)per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilita';
  • 4)per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 124/1998

    Questione inammissibile
    16 aprile 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Anzio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte c…

    Art. 7 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art17 · fonte su Normattiva