Istituzione del giudice di pace

Art. 22 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE". L'articolo 311 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non e' regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e' retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 230/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento dinanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volontà di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono davanti al tribunale e al pretore - è palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di legittimità costituzionale della norma censurata prospettato dal giudice 'a quò, <<che afferma l'estensione automatica>> delle disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale, solo se esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace, dato che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non può costituire elemento di discrimine circa l'applicabilità delle norme del procedimento innanzi al tribunale; invero, per effetto sia dell'attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio 'ex' art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di ipotesi specifiche e tassative, non esiste più nell'ordinamento. - Cfr. S. nn. 154/1997 e 150/1993. red.: G. Leo

    Art. 311 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 270 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art22 · fonte su Normattiva