Istituzione del giudice di pace

Art. 23 — Poteri istruttori del giudice

L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art23 · fonte su Normattiva