Istituzione del giudice di pace

Art. 24 — Querela di falso

L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313 - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art24 · fonte su Normattiva