Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 36 — Poteri istruttori del giudice

L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art36 · fonte su Normattiva