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I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale. I piani potranno essere anche formati per stralci, aventi pero' sempre carattere di organicita'. A tal fine ogni provveditore regionale dovra' fare le sue proposte al Magistrato del Po.
Testo in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958
