In attuazione del piano generale indicato nell'art. 1 il Magistrato per il Po forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato graduandole secondo l'ordine di priorita' da dare alla loro esecuzione. I programmi annuali sono sottoposti alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 50 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda, provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale.3 Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, e sentito l'organo consultivo competente, adotta, altresi', nell'ambito della propria competenza per materia, i provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Nei casi di cui al n. 3 il limite d'importo e' elevato a lire 50 milioni. 3 Ai decreti del presidente del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 marzo 1964, n. 134

3

La L. 23 marzo 1964, n. 134 ha disposto (con l'art. 8) che "Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956 n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni."

Testo vigente dal 16 aprile 1964

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1964

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 16 aprile 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 marzo 1964, n. 134

    La L. 23 marzo 1964, n. 134 ha disposto (con l'art. 8) che "Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956 n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art5 · fonte del testo