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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei ministri. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

Testo in vigore dal 15 luglio 1986 al 12 agosto 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    Non sono invasive delle competenze spettanti alle Province autonome le norme che attribuiscono al Ministro dell'ambiente il potere di valutare l'impatto ambientale di determinati progetti ed opere ed, eventualmente, ordinarne la sospensione; che demandano al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare determinate aree ad elevato rischio ambientale e deliberare piani di disinquinamento; che, infine, consentono la sostituzione del predetto Ministro alle Regioni in caso di inadempimento degli obblighi che ad esse incombono. Lo spessore di tali poteri, attribuiti anche in funzione di indirizzo e coordinamento, si giustifica, infatti, per la sussistenza di specifici obblighi comunitari a precipuo carico dello Stato, e per la necessita` di cura e salvaguardia di interessi di livello nazionale e di valori costituzionali primari - quali l'ambiente e la salute (artt. 9 e 32 Cost.) - alla cui stregua e` in atto una riconsiderazione unitaria della tutela ambientale come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettivita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 6 e 7, L. 8 luglio 1986 n. 349, in riferimento all'art. 8, nn. 3, 4, 5, 6, 7,, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 e 24; all'art. 9, nn. 9, 10 e 11; ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - v. S. nn. 151/1986 e 153/1986.

    Art. 10 cost. · Art. 5 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 6 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale · Art. 7 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349~art6 · fonte su Normattiva