Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 4 maggio 1968
