Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni - in quanto applicabili - contenuti negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 4 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art11 · fonte su Normattiva