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Tutto il territorio del Parco e' vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel territorio del Parco e' vietato:

  • a)esercitare l'attivita' di disboscamento;
  • b)modificare il regime delle acque;
  • c)introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;
  • d)esercitare la caccia o la pesca;
  • e)effettuare utilizzazioni agrarie;
  • f)eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
  • g)allestire attendamenti e campeggi;
  • h)accendere fuochi all'aperto;
  • i)praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;
  • 1)svolgere attivita' turistiche. Inoltre, nelle zone di cui alla lettera a) del precedente articolo, e' vietata qualsiasi altra attivita' che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso. Nelle zone, di cui alla lettera b) del precedente articolo, e' consentito all'amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attivita' di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina. Nelle zone, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, sono consentite:
  • a)costruzioni di opere di viabilita' per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;
  • b)l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche. Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresi' consentite - previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco - le seguenti attivita':
  • a)le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuita' del bosco in conformita' ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalita' produttive anche di quelle naturalistiche e turistiche;
  • b)quelle di cui alle lettere d), e), f), g), i) ed i) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco. L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, e' rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attivita' da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalita' del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6. Nelle zone non boscate, di cui alla lettera d) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attivita' indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 13 ottobre 1984

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;503~art3 · fonte del testo