Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 13 — Divieto di percepire compensi o rimborsi
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Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
