Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 13 — Divieto di percepire compensi o rimborsi

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Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art13 · fonte su Normattiva