capo I — PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI
- Art. 1 — Istituzione del patrocinio
- Art. 2 — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Art. 3 — Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Art. 4 — Effetti dell'ammissione al patrocinio
- Art. 5 — Contenuto dell'istanza
- Art. 6 — Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Art. 7 — Indagini preliminari
- Art. 8 — Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio
- Art. 9 — Nomina del difensore
- Art. 9-bis — (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori)
- Art. 10 — Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Art. 11 — Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione
- Art. 12 — Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
- Art. 13 — Divieto di percepire compensi o rimborsi
- Art. 14 — Pagamento delle spese in favore dello Stato
- Art. 15 — Ammissione al patrocinio in altri casi