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E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita' economica. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15bis · fonte su Normattiva