Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 15-septies — Iscrizione a debito di onorari ed indennità

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Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art15septies · fonte su Normattiva