Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
Art. 15-septies — Iscrizione a debito di onorari ed indennità
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Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
