Art. 18 — Relazione al Parlamento
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Il Ministro di grazia e giustizia ((ogni anno)), a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001
