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Il Ministro di grazia e giustizia ((ogni anno)), a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art18 · fonte su Normattiva