Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2003

    Questione infondata
    23 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 e riprodotto negli articoli 80 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato può scegliere il proprio difensore solo tra gli avvocati iscritti in speciali elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine, avvocati che – ai fini di tale iscrizione – devono essere in possesso di determinati requisiti. L'ordinanza di rimessione non prospetta, infatti, alcun profilo nuovo atto a giustificare una diversa valutazione rispetto a quella già compiuta nei confronti della disposizione denunciata: la quale – come la Corte ha avuto modo di affermare (ordinanza n. 299 del 2002) – detta una disciplina ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità e dignità della prestazione, attraverso un meccanismo che, del resto, non pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche del diritto di scegliere liberamente il proprio difensore; senza che possa costituire un profilo nuovo il mero dato negativo rappresentato dall'asserito elevato numero di nomine 'contra legem', ossia di designazioni di difensori non iscritti. – In tema di patrocinio a spese dello Stato, che, per un verso, implica l'impiego di risorse della collettività e, per un altro verso, si rende necessario a fronte di una situazione di debolezza economica del singolo, ricordata, ancora, l'ordinanza n. 299/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17-bis Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217

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  • Ordinanza n. 299/2002

    Questione infondata
    28 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito dello speciale elenco istituito presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati. La norma non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità, spettante al legislatore, in tema di concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, essendo orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione stessa né pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, poiché assicura, comunque, un'ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti. - V., a proposito della discrezionalità del legislatore in ordine all'esercizio della difesa tecnica, le sentenze citate n. 394/2000, n. 61/1996, n. 54/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17-bis Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 17 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art17bis · fonte su Normattiva