[1]La Commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'art. 12 e dei concorsi pubblici di cui all'art. 13 sara' presieduta dal capo della Polizia e composta da un prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di Polizia.

[2]Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art15 · fonte del testo