[1]Il maggiore generale ispettore sara' nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

[2]Il giudizio sulla nomina del maggior generale ispettore e' deferito alla commissione di avanzamento di cui all'art. 5.

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art16 · fonte del testo